Ricordiamo agli Associati che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), per molte imprese realizzato in passato con la nostra assistenza, deve essere periodicamente revisionato e aggiornato, anche alla luce dell’evoluzione legislativa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è infatti un formale adempimento che una volta effettuato può essere scordato ed archiviato come un obbligo assolto, ma è uno strumento che deve raccontare nel tempo i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici dell’azienda e la comparsa (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
Gli organismi di controllo verificano in caso di ispezione che il DVR descriva in modo aggiornato e dettagliato il processo produttivo, l’organizzazione aziendale (come l’acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi), l’accadimento di infortuni o malattie professionali, l’attività e gli esiti della sorveglianza sanitaria, l’aggiornamento delle nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza.
La revisione del DVR, pur non avendo una scadenza predefinita proprio per quanto descritto in precedenza, andrebbe quindi effettuata ad ogni cambiamento aziendale e comunque non oltre i quattro anni dal precedente aggiornamento così da essere allineata con alcune valutazioni di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, stress-lavoro correlato, ecc), che richiedono un aggiornamento obbligatorio periodico (ogni 4 anni), e con eventuali novità di tipo normativo nel frattempo introdotte (come, ad esempio, i nuovi obblighi per il Datore di Lavoro introdotti recentemente o la normativa antincendio modificata nel 2021).
Per queste ragioni, invitiamo le imprese a fissare un appuntamento inviando una e-mail a sicurezza@confartigianato.lodi.it oppure contattando telefonicamente presso una delle nostre sedi il Dott. Alberto Mamoli.