DECRETO LAVORO: ANTICIPIAMO LE PRINCIPALI NOVITA’

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1° maggio scorso il nuovo Decreto Lavoro, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in attesa della quale anticipiamo le principali novità, così come divulgate dalla stampa nazionale.

Taglio del cuneo fiscale/contributivo.

Tra luglio e dicembre 2023 la contribuzione INPS a carico dei lavoratori dipendenti sarà ridotta di altri quattro punti percentuali, senza incidere sulla tredicesima; questo ulteriore sconto contributivo si aggiunge a quello già vigente, previsto nell'ultima manovra di bilancio. Per i redditi annui lordi fino a 25.000 euro la riduzione complessiva sarà di 7 punti percentuali, 6 punti invece per i redditi compresi fra 25.000 e 35.000 euro.

Reddito di Cittadinanza.

Il RdC continuerà ad essere erogato ai beneficiari non occupabili fino a fine 2023, senza il limite delle sette mensilità introdotto dalla Legge di Bilancio. Dal 2024 sarà sostituito dall’Assegno di inclusione e dallo Strumento di attivazione al lavoro.

Incentivo assunzione giovani NEET under 30.

Ai datori di lavoro che, nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023, assumeranno a tempo indeterminato giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • età inferiore a 30 anni che non lavorano,
  • che non sono impiegati né inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET),
  • che sono registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,

sarà riconosciuto un incentivo pari al 60% della retribuzione, per un periodo di 12 mesi.

Welfare aziendale.

Solo per il 2023, la soglia dei fringe benefit aziendali non tassati sale a 3mila euro ma solo per i dipendenti con figli a carico. Come per il 2022, la disposizione riguarda, oltre all’erogazione di beni e servizi in natura, anche il rimborso da parte dei datori di lavoro delle bollette di acqua, luce e gas.

Causali per i contratti a termine.

Fermo restando l’impianto della normativa sui contratti a tempo determinato, che resta confermato, il nuovo Decreto sostituisce le causali attuali, previste dal decreto dignità, con le seguenti:

  • ragioni tecniche, organizzative e produttive riconosciute come tali dalla contrattazione collettiva, anche aziendale;
  • solo per un periodo di tempo transitorio, in mancanza di contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive, giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro potranno essere pattuite nel contratto individuale di lavoro, ma dovranno essere preventivamente certificate presso una Commissione di certificazione;
  • esigenza di sostituire altri lavoratori.